ERRATA CORRIGE FASCICOLO AGENZIA MOBILITA’ 2009/2010

  

ATTENZIONE

 

Segnaliamo che nel fascicolo sulla Mobilità 2009/2010  (numero 11-12 di Scuola e Formazione del 1/28 febbraio 2009-“Mobilità personale docente educativo ed ata”), nel testo del Contratto non sono state  inserite, per un refuso di stampa, le integrazioni apportate al CCNI in merito alla valutazione:

- del servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica

- del diploma di laurea in Didattica della Musica

 

Riportiamo di seguito le due omissioni:

 

ALLEGATO D- TABELLE DI VALUTAZIONE  DEI TITOLI PERSONALE DOCENTE

 

-NOTE COMUNI

-Premessa

4° capoverso - pag. 121  

dopo la frase: “Tale anzianità comprende anche il servizio pre ruolo e di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola primaria; 

 aggiungere di seguito

“comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento della religione cattolica”.

 

-NOTA 12

 7° capoverso - pag. 127 

dopo la frase: “Non si valuta il diploma di laurea in scienze della formazione primaria in quanto è un titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza.  

 aggiungere di seguito

“Analogamente non si valuta il diploma di laurea in Didattica della musica.”

  

PRECISAZIONE

 

In relazione  ai vincoli previsti dalla legge 124/99 per la mobilità territoriale e professionale del personale docente neo assunto in ruolo,   precisiamo che gli anni  in cui è avvenuta l’assunzione, riportati nelle  schede di approfondimento, a pag.. 9, si riferiscono  “ai docenti che non possono  presentare domanda”.

In sostanza per i trasferimenti in ambito provinciale il divieto per un biennio non trova praticamente attuazione, in quanto:

1)    nel primo anno la domanda è dovuta per acquisire la sede di titolarità

2)    nel secondo anno è consentita, poiché riferita al terzo anno di ruolo

 

Per i trasferimenti per altra provincia la domanda può essere prodotta solo a partire dal 3° anno di ruolo in quanto si riferisce al quarto anno. 

Ne deriva che quest’anno può chiedere il trasferimento in provincia diversa solo chi è stato assunto nell’anno scolastico 2006/2007 (o precedente) e completa nell’anno in corso (2008/2009) il triennio di permanenza obbligatorio.