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ERRATA
CORRIGE FASCICOLO AGENZIA MOBILITA’ 2009/2010
ATTENZIONE
Segnaliamo che nel
fascicolo sulla Mobilità 2009/2010 (numero 11-12 di Scuola e Formazione
del 1/28 febbraio 2009-“Mobilità personale docente educativo ed ata”),
nel testo del Contratto non sono state inserite, per un refuso di
stampa, le integrazioni apportate al CCNI in merito alla valutazione:
- del servizio
prestato nell’insegnamento della religione cattolica
- del diploma di
laurea in Didattica della Musica
Riportiamo di
seguito le due omissioni:
ALLEGATO D-
TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PERSONALE DOCENTE
-NOTE COMUNI
-Premessa
4° capoverso -
pag. 121
dopo la frase:
“Tale anzianità comprende anche il servizio pre ruolo e di ruolo
prestato nella scuola dell’infanzia da valutare nella stessa misura dei
servizi prestati nella scuola primaria;
aggiungere di
seguito
“comprende,
altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento
della religione cattolica”.
-NOTA 12
7° capoverso -
pag. 127
dopo la frase:
“Non si valuta il diploma di laurea in scienze della formazione primaria
in quanto è un titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza.
aggiungere di
seguito
“Analogamente non
si valuta il diploma di laurea in Didattica della musica.”
PRECISAZIONE
In relazione ai
vincoli previsti dalla legge 124/99 per la mobilità territoriale e
professionale del personale docente neo assunto in ruolo, precisiamo
che gli anni in cui è avvenuta l’assunzione, riportati nelle schede di
approfondimento, a pag.. 9, si riferiscono “ai docenti che non possono
presentare domanda”.
In sostanza per i
trasferimenti in ambito provinciale il divieto per un biennio non trova
praticamente attuazione, in quanto:
1) nel primo
anno la domanda è dovuta per acquisire la sede di titolarità
2) nel secondo
anno è consentita, poiché riferita al terzo anno di ruolo
Per i
trasferimenti per altra provincia la domanda può essere prodotta solo a
partire dal 3° anno di ruolo in quanto si riferisce al quarto anno.
Ne deriva che
quest’anno può chiedere il trasferimento in provincia diversa solo chi è
stato assunto nell’anno scolastico 2006/2007 (o precedente) e completa
nell’anno in corso (2008/2009) il triennio di permanenza obbligatorio. |