Risoluzione anticipata rapporto di lavoro. Modifiche legislative

 

Con l’approvazione in Assemblea di un emendamento all’articolo 5 del ddl 2031 (ex ddl 847 Senato, di iniziativa del Ministro Brunetta) presentato da alcuni deputati del PD, la Camera ha modificato significativamente il comma 11 dell’articolo 72 del decreto-legge 112/2008, prevedendo che la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti dei pubblici dipendenti può essere esercitata da parte delle Amministrazioni di appartenenza soltanto quanto gli stessi abbiano raggiunto 40 anni di effettiva anzianità di servizio.

 

Quando la legge entrerà in vigore, quindi, non potranno più essere presi in considerazione – ai fini della risoluzione anticipata – quei periodi contributivi che non sono correlati ad un servizio effettivo, quali i riscatti del corso legale degli studi universitari o dei corsi di specializzazione, le supervalutazioni del servizio (scuole speciali, servizio all’estero), la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 29/1979; conseguentemente anche la direttiva 13, emanata nei giorni scorsi dal MIUR, dovrà essere adeguata alla nuova disposizione legislativa, con una parziale limitazione dell’esercizio della facoltà di recesso da parte dell’Amministrazione nei confronti del personale della scuola.

  

EMENDAMENTO APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DELLA CAMERA

Al comma 3, le parole: «dell'anzianità massima contributiva di 40 anni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni».   

5. 36. (vedi 5. 22.) Miotto, Livia Turco, Sbrollini, Murer, Pedoto.

  

ARTICOLO 72, COMMA 11, PRIMO PERIODO – NUOVO TESTO

11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima di servizio effettivo di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi.