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Con l'entrata in vigore, il 15 novembre 2009, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono state
introdotte numerose novità in materia di sanzioni
disciplinari, gran parte delle quali sono immediatamente
operative.
In particolare, facendo seguito a quesiti pervenuti da
alcune Segreterie Territoriali, riteniamo opportuno
precisare che dalla suddetta data di entrata in
vigore del decreto 150/09 il procedimento
disciplinare regolamentato dal nuovo articolo 55-bis del
decreto legislativo 165/01 (introdotto dall'art. 69 del
decreto legislativo 150/09) si applica ormai anche al
personale docente, stante l'abrogazione degli articoli
dal 502 al 507 del decreto legislativo 297/94
(abrogazione prevista dall'art. 72, comma 1, lett. b,
del decreto 150/09).
Pertanto il procedimento applicabile d'ora in poi anche
al personale docente è il seguente.
* * *
1. SANZIONI DI MINORE ENTITA' (avvertimento
scritto, censura)
Competenza: dirigente scolastico
Avvio della procedura: contestazione
degli addebiti entro 20 giorni dalla notizia del
comportamento punibile con una di queste sanzioni.
Termini a difesa: il dipendente deve
essere convocato per il contraddittorio a sua difesa,
con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un
rappresentante di una organizzazione sindacale alla
quale il lavoratore aderisce o conferisce mandato. La
convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno
dieci giorni. L'interessato può rinunciare a
presentarsi inviando eventualmente una memoria scritta.
In caso di grave ed oggettivo impedimento può formulare
motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio
della sua difesa.
Conclusione del procedimento: il dirigente
scolastico conclude il procedimento con l'atto di
archiviazione o di irrogazione della sanzione entro
sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito.
In caso di differimento dei termini a difesa superiore a
dieci giorni, per impedimento del dipendente, il termine
per la conclusione del procedimento è prorogato in
misura corrispondente (undici, dodici, ecc.,
giorni). Ai sensi dell'articolo 55-sexies, comma 3, del
decreto 165/01, introdotto sempre dall'art. 69 del
decreto 150/09, il mancato esercizio o la decadenza
dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al
ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del
procedimento, o a valutazioni sull'insussistenza
dell'illecito disciplinare irragionevoli o
manifestamente infondate, comporta per il dirigente
scolastico la sanzione della sospensione dal servizio
con privazione della retribuzione, e la mancata
attribuzione della retribuzione di risultato per un
importo pari a quello spettante per il doppio del
periodo di durata della sospensione.
Decadenza dall'azione disciplinare: la
violazione dei termini sopra indicati comporta la
decadenza dall'azione disciplinare.
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2. SANZIONI DI MAGGIORE ENTITA' (sospensione
dal servizio fino a trenta giorni, sospensione con
utilizzazione in altri compiti, licenziamento)
Competenza: ufficio competente per i
procedimenti disciplinari
Avvio della procedura: contestazione
degli addebiti entro 40 giorni dalla notizia del
comportamento punibile con una di queste sanzioni. Il
termine per la contestazione degli addebiti decorre
dalla ricezione degli atti trasmessi da parte del
responsabile dell'istituzione scolastica senza qualifica
dirigenziale (preside incaricato) ovvero se la sanzione
da applicare è superiore a quelle del punto 1, ovvero
dalla data nella quale l'ufficio ha acquisito in altro
modo notizia dell'infrazione.
Termini a difesa: anche in questo caso il
dipendente deve essere convocato per il
contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale
assistenza di un procuratore o di un rappresentante di
una organizzazione sindacale alla quale il lavoratore
aderisce o conferisce mandato. La convocazione deve
avvenire con un preavviso di almeno venti giorni.
L'interessato può rinunciare a presentarsi inviando
eventualmente una memoria scritta. In caso di grave ed
oggettivo impedimento può formulare motivata istanza di
rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.
Conclusione del procedimento: i termini
per la conclusione del procedimento con l'atto di
archiviazione o di irrogazione della sanzione sono anche
in questo caso di sessanta giorni decorrenti dalla
data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione,
anche se avvenuta da parte del dirigente scolastico. In
caso di differimento dei termini a difesa superiore a
dieci giorni, per impedimento del dipendente, il termine
per la conclusione del procedimento è prorogato in
misura corrispondente (undici, dodici, ecc., giorni).
Decadenza dall'azione disciplinare: la
violazione dei termini sopra indicati comporta la
decadenza dall'azione disciplinare.
(a cura dell’Ufficio Legislativo)
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