Con l'entrata in vigore, il 15 novembre 2009, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono state introdotte numerose novità in materia di sanzioni disciplinari, gran parte delle quali sono immediatamente operative.

 
In particolare, facendo seguito a quesiti pervenuti da alcune Segreterie Territoriali, riteniamo opportuno precisare che dalla suddetta data di entrata in vigore del decreto 150/09 il procedimento disciplinare regolamentato dal nuovo articolo 55-bis del decreto legislativo 165/01 (introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 150/09) si applica ormai anche al personale docente, stante l'abrogazione degli articoli dal 502 al 507 del decreto legislativo 297/94 (abrogazione prevista dall'art. 72, comma 1, lett. b, del decreto 150/09).

 
Pertanto il procedimento applicabile d'ora in poi anche al personale docente è il seguente.

 
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1. SANZIONI DI MINORE ENTITA' (avvertimento scritto, censura)

 
Competenza: dirigente scolastico

 
Avvio della procedura: contestazione degli addebiti entro 20 giorni dalla notizia del comportamento punibile con una di queste sanzioni.

 
Termini a difesa: il dipendente deve essere convocato per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante di una organizzazione sindacale alla quale il lavoratore aderisce o conferisce mandato. La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno dieci giorni. L'interessato può rinunciare a presentarsi inviando eventualmente una memoria scritta. In caso di grave ed oggettivo impedimento può formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.

 
Conclusione del procedimento: il dirigente scolastico conclude il procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento dei termini a difesa superiore a dieci giorni, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente (undici, dodici, ecc., giorni). Ai sensi dell'articolo 55-sexies, comma 3, del decreto 165/01, introdotto sempre dall'art. 69 del decreto 150/09, il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento, o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, comporta per il dirigente scolastico la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, e la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione.

 
Decadenza dall'azione disciplinare: la violazione dei termini sopra indicati comporta la decadenza dall'azione disciplinare.

 
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2. SANZIONI DI MAGGIORE ENTITA' (sospensione dal servizio fino a trenta giorni, sospensione con utilizzazione in altri compiti, licenziamento)

 
Competenza: ufficio competente per i procedimenti disciplinari

 
Avvio della procedura: contestazione degli addebiti entro 40 giorni dalla notizia del comportamento punibile con una di queste sanzioni. Il termine per la contestazione degli addebiti decorre dalla ricezione degli atti trasmessi da parte del responsabile dell'istituzione scolastica senza qualifica dirigenziale (preside incaricato) ovvero se la sanzione da applicare è superiore a quelle del punto 1, ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha acquisito in altro modo notizia dell'infrazione.

 
Termini a difesa: anche in questo caso il dipendente deve essere convocato per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante di una organizzazione sindacale alla quale il lavoratore aderisce o conferisce mandato. La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno venti giorni. L'interessato può rinunciare a presentarsi inviando eventualmente una memoria scritta. In caso di grave ed oggettivo impedimento può formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.

 
Conclusione del procedimento: i termini per la conclusione del procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione sono anche in questo caso di sessanta giorni decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del dirigente scolastico. In caso di differimento dei termini a difesa superiore a dieci giorni, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente (undici, dodici, ecc., giorni).

 
Decadenza dall'azione disciplinare: la violazione dei termini sopra indicati comporta la decadenza dall'azione disciplinare.

 
(a cura dell’Ufficio Legislativo)