Dispensa dal servizio,utilizzazione in compiti diversi

Il personale è dispensato dal servizio per

  • inidoneità dovuta a motivi di salute ovvero per incapacità o persistente insufficiente rendimento.
  • esito sfavorevole del periodo di prova nei confronti del personale che in precedenza non appartenesse ad altro ruolo. In quest'ultimo caso, infatti, si procede alla restituzione al ruolo di provenienza.


I provvedimenti di dispensa sono adottati dai medesimi organi e con le medesime procedure previste per la decadenza

II personale dichiarato inidoneo allo svolgimento della propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altro proficuo lavoro, può essere utilizzato, a domanda, in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale (art. 17 c. 5 del CCNL del 24 luglio 2003). Attraverso la contrattazione decentrata nazionale sono stati determinati i criteri applicativi della norma contenuta nell'articolo 23 del CCNL. L'ultimo contratto decentrato, sottoscritto in data 24 ottobre 1997, prevede quanto segue:

  1. gli interessati possono presentare domanda di utilizzazione alla scuola di titolarità in qualunque momento, anche durante l'assenza per malattia, purché almeno 6 mesi prima della scadenza dei periodi massimi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del CCNL;
  2. l'inidoneità deve risultare da apposito referto medico della ASL che deve precisare anche se l'infermità riscontrata sia temporanea o permanente;
  3. il personale dichiarato temporaneamente inidoneo conserva la titolarità della propria sede di servizio;
  4. nel caso in cui l'inidoneità accertata sia permanente gli interessati sono collocati fuori ruolo. L'utilizzazione avviene nell'ambito della provincia di titolarità ed esclusivamente in istituzioni scolastiche o del l'amministrazione della Pubblica Istruzione; essa è disposta in compiti collegati alla funzione istituzionale, tenuto conto della preparazione culturale e professionale acquisita dall'interessato e dei titoli di studio, di abilitazione e specializzazione posseduti;
  5. il collocamento fuori ruolo può essere disposto soltanto nei riguardi del personale che abbia superato il periodo di prova e conseguito la conferma in ruolo;
  6. il personale docente ed educativo può essere assegnato a compiti relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali, a titolo esemplificativo: - servizio di biblioteca e documentazione; - organizzazione di laboratori; - supporti didattici ed educativi; - attività relative al funzionamento degli organi collegiali e dei servizi amministrativi; - ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto di istituto.
  7. il personale ATA può essere utilizzato in funzioni parziali del profilo di appartenenza ovvero in altro profilo comunque coerente;
  8. l'utilizzazione del personale docente, educativo ed ATA è disposta di norma nell'ambito dello stesso circolo o istituto. Tenendo conto delle richieste dell'interessato, è possibile disporre l'utilizzazione anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative o presso gli uffici ed enti indicati al precedente punto 6;
  9. entro 180 giorni dalla data di ricezione della domanda dell'inte­ressato ]'Amministrazione competente predispone, per la stipula., un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato che avrà efficacia solamente dalla data della stipula stessa. Nelle more di tale adempimento l'interessato fruisce dell'assenza per malattia prevista dall'articolo 23 del CCNL;
  10. il CSA richiederà periodicamente controlli medici, utilizzando le competenti strutture mediche, al fine di accertare la permanenza delle condizioni che hanno determinato lo stato di inidoneità. Durante tali accertamenti il personale interessato ha diritto all'assistenza di un proprio sanitario di fiducia. Se, a seguito dell'accertamento, risulti il venir meno della causa di inidoneità, l'interessato è restituito al ruolo originario nella provincia di precedente titolarità ed è tenuto a riprendere il servizio inerente la propria funzione;
  11. il personale utilizzato ai sensi del contratto decentrato nazionale del 24 ottobre 1997 è tenuto a svolgere un orario di lavoro di 36 ore settimanali e conserva il trattamento economico previsto per la qualifica di appartenenza, inoltre tale personale ha diritto, a domanda, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno; a tempo parziale;
  12. il personale in questione può accedere al fondo di istituto, in relazione allo svolgimento delle attività previste dal CCNL
  13. laddove sussistano gravi e documentati motivi, il personale già collocato fuori ruolo può chiedere di essere utilizzato in sede di provincia diversa da quella di titolarità, purché presso la sede richiesta vi sia un'effettiva esigenza di utilizzazione. Nel caso di più richieste di utilizzazione per la stessa sede si tiene conto dei criteri previsti in materia di tra­sferimenti del personale di corrispondente qualifica.
    L'articolo 35, commi 5 e6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha parzialmente modificato le procedure di utilizzazione in altri compiti del personale dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute.
    Per il personale docente ha introdotto la competenza della commissione di verifica collocata presso le direzioni provinciali del Ministero dell'Economia per gli accertamenti medico-collegiali, e ha limitato a cinque anni dal provvedimento di collocamento fuori ruolo o di utilizzazione il periodo massimo di mantenimento in servizio. Decorso tale termine senza che l'interessato abbia chiesto e/o ottenuto di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o ente pubblico, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro.
    Per quanto riguarda il personale ATA dichiarato inidoneo, la norma ha disposto che non si procedesse più al collocamento fuori ruolo. E' quindi prevista solo l'utilizzazione, permanendo però nei ruoli di appartenenza.

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