Dispensa dal servizio,utilizzazione in compiti
diversi
Il personale è dispensato dal servizio per
- inidoneità dovuta a motivi di salute ovvero
per incapacità o persistente insufficiente rendimento.
- esito sfavorevole del periodo di prova nei confronti
del personale che in precedenza non appartenesse ad altro ruolo. In
quest'ultimo caso, infatti, si procede alla restituzione al ruolo di
provenienza.
I provvedimenti di dispensa sono adottati dai medesimi organi e con le
medesime procedure previste per la
decadenza
II personale dichiarato inidoneo allo svolgimento della
propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altro proficuo lavoro,
può essere utilizzato, a domanda, in altri compiti tenuto conto
della sua preparazione culturale e professionale (art. 17 c. 5 del CCNL del
24 luglio 2003). Attraverso la contrattazione decentrata nazionale sono
stati determinati i criteri applicativi della norma contenuta nell'articolo
23 del CCNL. L'ultimo contratto decentrato, sottoscritto in data 24 ottobre
1997, prevede quanto segue:
- gli interessati possono presentare domanda di
utilizzazione alla scuola di titolarità in qualunque momento,
anche durante l'assenza per malattia, purché almeno 6 mesi prima
della scadenza dei periodi massimi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo
17 del CCNL;
- l'inidoneità deve risultare da apposito
referto medico della ASL che deve precisare anche se l'infermità
riscontrata sia temporanea o permanente;
- il personale dichiarato temporaneamente inidoneo
conserva la titolarità della propria sede di servizio;
- nel caso in cui l'inidoneità accertata sia
permanente gli interessati sono collocati fuori ruolo. L'utilizzazione
avviene nell'ambito della provincia di titolarità ed
esclusivamente in istituzioni scolastiche o del l'amministrazione della
Pubblica Istruzione; essa è disposta in compiti collegati alla
funzione istituzionale, tenuto conto della preparazione culturale e
professionale acquisita dall'interessato e dei titoli di studio, di
abilitazione e specializzazione posseduti;
- il collocamento fuori ruolo può essere
disposto soltanto nei riguardi del personale che abbia superato il
periodo di prova e conseguito la conferma in ruolo;
- il personale docente ed educativo può essere
assegnato a compiti relativi ad attività di supporto alle funzioni
istituzionali della scuola, quali, a titolo esemplificativo: - servizio
di biblioteca e documentazione; - organizzazione di laboratori; -
supporti didattici ed educativi; - attività relative al
funzionamento degli organi collegiali e dei servizi amministrativi; -
ogni altra attività deliberata nell'ambito del progetto di
istituto.
- il personale ATA può essere utilizzato in
funzioni parziali del profilo di appartenenza ovvero in altro profilo
comunque coerente;
- l'utilizzazione del personale docente, educativo ed
ATA è disposta di norma nell'ambito dello stesso circolo o
istituto. Tenendo conto delle richieste dell'interessato, è
possibile disporre l'utilizzazione anche presso altre istituzioni
scolastiche ed educative o presso gli uffici ed enti indicati al
precedente punto 6;
- entro 180 giorni dalla data di ricezione della
domanda dell'interessato ]'Amministrazione competente predispone,
per la stipula., un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato che
avrà efficacia solamente dalla data della stipula stessa. Nelle
more di tale adempimento l'interessato fruisce dell'assenza per malattia
prevista dall'articolo 23 del CCNL;
- il CSA richiederà periodicamente controlli
medici, utilizzando le competenti strutture mediche, al fine di accertare
la permanenza delle condizioni che hanno determinato lo stato di
inidoneità. Durante tali accertamenti il personale interessato ha
diritto all'assistenza di un proprio sanitario di fiducia. Se, a seguito
dell'accertamento, risulti il venir meno della causa di
inidoneità, l'interessato è restituito al ruolo originario
nella provincia di precedente titolarità ed è tenuto a
riprendere il servizio inerente la propria funzione;
- il personale utilizzato ai sensi del contratto
decentrato nazionale del 24 ottobre 1997 è tenuto a svolgere un
orario di lavoro di 36 ore settimanali e conserva il trattamento
economico previsto per la qualifica di appartenenza, inoltre tale
personale ha diritto, a domanda, alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno; a tempo parziale;
- il personale in questione può accedere al
fondo di istituto, in relazione allo svolgimento delle attività
previste dal CCNL
- laddove sussistano gravi e documentati motivi, il
personale già collocato fuori ruolo può chiedere di essere
utilizzato in sede di provincia diversa da quella di titolarità,
purché presso la sede richiesta vi sia un'effettiva esigenza di
utilizzazione. Nel caso di più richieste di utilizzazione per la
stessa sede si tiene conto dei criteri previsti in materia di
trasferimenti del personale di corrispondente qualifica.
L'articolo 35, commi 5 e6, della
legge 27
dicembre 2002, n. 289, ha parzialmente modificato le procedure di
utilizzazione in altri compiti del personale dichiarato inidoneo alla
propria funzione per motivi di salute.
Per il personale docente ha introdotto la competenza della commissione
di verifica collocata presso le direzioni provinciali del Ministero
dell'Economia per gli accertamenti medico-collegiali, e ha limitato a
cinque anni dal provvedimento di collocamento fuori ruolo o di
utilizzazione il periodo massimo di mantenimento in servizio. Decorso
tale termine senza che l'interessato abbia chiesto e/o ottenuto di
transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra
amministrazione statale o ente pubblico, si procede alla risoluzione del
rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda il personale ATA dichiarato inidoneo, la norma ha
disposto che non si procedesse più al collocamento fuori ruolo. E'
quindi prevista solo l'utilizzazione, permanendo però nei ruoli di
appartenenza.
Index Pensioni |