Le due
quote della pensione
L'importo annuo
lordo della pensione è dato dalla somma di due quote:
PRIMA
QUOTA
E' data dallo
stipendio annuo lordo in godimento al momento del
collocamento in quiescenza, maggiorato del 18%, più
l'indennità integrativa speciale : su tale importo deve
essere applicata la percentuale del rendimento maturato
al 31.12.1992.
L'IIS per il
personale in quiescenza fino al 1995 era attribuita a
parte ed aveva una propria rivalutazione annua, oltre
all'adeguamento della pensione al variare dei prezzi
rilevato dall'ISTAT. La
legge 724/1994 (art.15) ha eliminato l'IIS come voce
a parte e l'ha inclusa nella base pensionabile che deve
essere presa in considerazione per calcolare le due
quote di pensione.
|
Anzianità di servizio
|
Percentuale
|
Anzianità di
servizio
|
Percentuale
|
|
15
|
35,00
|
28
|
58,40
|
|
16
|
36,80
|
29
|
60,20
|
|
17
|
38,60
|
30
|
62,00
|
|
18
|
40,40
|
31
|
63,80
|
|
19
|
42,20
|
32
|
65,60
|
|
20
|
44,00
|
33
|
67,40
|
|
21
|
45,80
|
34
|
69,20
|
|
22
|
47,60
|
35
|
71,00
|
|
23
|
49,40
|
36
|
72,80
|
|
24
|
51,20
|
37
|
74,60
|
|
25
|
53,00
|
38
|
76,40
|
|
26
|
54,80
|
39
|
78,20
|
|
27
|
56,60
|
40
|
80,00
|
SECONDA QUOTA
E' data dalla
media annuale delle retribuzioni percepite negli ultimi
anni, il cui numero viene determinato nel seguente modo:
- per il
periodo 1.1.93- 31.12.95 deve essere conteggiata la
metà dei mesi , ai sensi dell'art 7
, comma 3 del
D.L. n° 503/1992 -la riforma Amato-( si contano
6 mesi per ogni anno). Il personale statale per il
periodo 1.1.93-31.12.95 , deve quindi prendere in
considerazione 28 mesi ( 36 mesi, pari a tre anni,
diviso due)
- a partire
dall'1.1.96 e, fino al momento del collocamento in
quiescenza, invece devono essere presi in
considerazione gli ultimi 8 mesi, ossia due
terzi dei mesi , per ogni anno, come
previsto dall'articolo 1, comma 17, della
legge di
riforma del sistema pensionistico n° 335 dell'8
agosto 1995.
Su questa quota
si deve applicare la percentuale del 3,6 % per il
biennio 1993/94 più il 2% per ogni anno di servizio
utile a partire dall' 1.1.1995 |