Le due quote della pensione

L'importo annuo lordo della pensione è dato dalla somma di due quote:

PRIMA QUOTA

E' data dallo stipendio annuo lordo in godimento al momento del collocamento in quiescenza, maggiorato del 18%, più l'indennità integrativa speciale : su tale importo deve essere applicata la percentuale del rendimento maturato al 31.12.1992.

L'IIS per il personale in quiescenza fino al 1995 era attribuita a parte ed aveva una propria rivalutazione annua, oltre all'adeguamento della pensione al variare dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La legge 724/1994 (art.15) ha eliminato l'IIS come voce a parte e l'ha inclusa nella base pensionabile che deve essere presa in considerazione per calcolare le due quote di pensione.

Anzianità di servizio
Percentuale
Anzianità di servizio
Percentuale
15
35,00
28
58,40
16
36,80
29
60,20
17
38,60
30
62,00
18
40,40
31
63,80
19
42,20
32
65,60
20
44,00
33
67,40
21
45,80
34
69,20
22
47,60
35
71,00
23
49,40
36
72,80
24
51,20
37
74,60
25
53,00
38
76,40
26
54,80
39
78,20
27
56,60
40
80,00

SECONDA QUOTA

E' data dalla media annuale delle retribuzioni percepite negli ultimi anni, il cui numero viene determinato nel seguente modo:

  • per il periodo 1.1.93- 31.12.95 deve essere conteggiata la metà dei mesi , ai sensi dell'art 7 , comma 3 del D.L. n° 503/1992 -la riforma Amato-( si contano 6 mesi per ogni anno). Il personale statale per il periodo 1.1.93-31.12.95 , deve quindi prendere in considerazione 28 mesi ( 36 mesi, pari a tre anni, diviso due)
  • a partire dall'1.1.96 e, fino al momento del collocamento in quiescenza, invece devono essere presi in considerazione gli ultimi 8 mesi, ossia due terzi dei mesi , per ogni anno, come previsto dall'articolo 1, comma 17, della legge di riforma del sistema pensionistico n° 335 dell'8 agosto 1995.

Su questa quota si deve applicare la percentuale del 3,6 % per il biennio 1993/94 più il 2% per ogni anno di servizio utile a partire dall' 1.1.1995