Risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo massimo di assenza per malattia

 

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del CCNL del 24 luglio 2003, superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento delle condizioni di salute ai fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'Amministrazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.

Effetti della cessazione dal servizio

Qualunque sia il motivo della cessazione dal servizio al personale della scuola spetta il trattamento di quiescenza maturato alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, sia pure con le innovazioni apportate dalla legge di riforma del sistema pensionistico.

 

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