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ultimo
aggiornamento 26/07/06 |
NORMATIVA
PENSIONI
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Legge n° 79 1983 |
Ritocco all’articolo 10 del d.l n°17 1983. L’.i.i.s sulla
pensione viene data in proporzione agli anni di servizio – e non
più in maniera uguale e massima- in caso di prepensionamento
volontario. |
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D.lgs 30.12.1992, n° 503 |
Primo grande
tentativo di riforma generalizzato per tutte le categorie di
lavoratori dipendenti attraverso l’aumento dei requisiti di
anzianità necessari per il prepensionamento |
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Legge 24.12.1993 ,n° 537 art.11 |
Introduce pesanti
penalizzazioni tese a scoraggiare i prepensionamenti con meno
di 35 anni di anzianità pensionistica |
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Legge 23.12.1994, n° 724 art 15. |
Introduce un
blocco parziale e temporaneo dei prepensionamenti, modifica il
calcolo della pensione – l’i.i.s viene inglobata nella base
pensionabile-, tutela maggiormente le categorie dei superstiti
aventi diritto alla pensione di reversibilità |
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Legge 08.08.1995 n°
335 |
La riforma Dini
ha modificato in profondità i meccanismi di accesso alle
pensioni di anzianità ed ha riconfermato i limiti per il
pensionamento di vecchiaia già innalzati nel 1992.La legge
pevede ancora il pensionamento dopo 35 anni di lavoro, ma solo
se il lavoratore ha compiuto 57 anni di età. L’elemento
fondamentale introdotto dalla riforma è il calcolo contributivo
delle pensioni: in pratica tutti i lavoratori assunti a partire
dal 1996 avranno una pensione non più rapportata agli ultimi
stipendi, ma calcolata sulla quantità di denaro versato con i
contributi durante tutta la vita lavorativa.
In questo modo le pensioni saranno pesantemente ridotte fino
a raggiungere il 50% del salario. |
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Legge 18 luglio 1997, n. 229 |
Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n.
129,recante programmazione delle cessazioni dal servizio del
personale del comparto scuola, nonche' disposizioni in materia
di fondi pensione e mobilità. |
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Legge 27 dicembre 1997 n° 449 |
La legge
modifica radicalmente la disciplina delle pensioni di anzianità
per i dipendenti pubblici e per i lavoratori del settore
privato. Dal 1 gennaio 1998 vengono unificati i
requisiti di accesso alle pensioni di anzianità, per l’
anzianità contributiva (35 anni) e anagrafica (a partire dai 53
anni per il settore pubblico e 54 anni per il settore privato).
E' pertanto modificata la tabella Dini che partiva da 53 anni
nel 1998 per arrivare ai 57 anni nel 2006. Per i
lavoratori dipendenti pubblici sono state abolite le
facoltà di pensionamento anticipato con penalizzazioni quando si
fosse in possesso di anzianità contributive inferiori ai 35
anni. Vigono le stesse regole del settore privato, ma il regime
dei 57 anni di etá e 35 di contributi si raggiunge nel 2004 e
nel 1998 si parte con 35 anni di contributi e 53 di etá (tabella
D allegata alla legge 449/97). |
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Legge 23.08.2004 n° 243 |
Obiettivi principale della legge sono quelli di elevare
gradualmente l'età pensionabile, principalmente su base
volontaria e di sviluppare la previdenza complementare, da
affiancare a quella pubblica |
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NORMATIVA
I.N.P.D.A.P. |
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circolare 5
3/3/2005 |
Redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente. Redditi di lavoro autonomo. Chiarimenti
normativi, fiscali e contributivi |
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circolare 13
27/4/2005
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Subentro nella gestione dei
trattamenti pensionistici alle Amministrazioni statali.
Programmazione delle attività |
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circolare 30
15/7/2005
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Acquisizione telematica dei dati
relativi ai TFR del personale del Comparto Scuola assunto a
tempo determinato |
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circolare 31
20/7/2005
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Riscatto dei periodi
corrispondenti al congedo parentale collocati temporalmente al
di fuori del rapporto di lavoro - Problematiche inerenti la
vigenza dell’articolo 14, comma 2, del D.lgs n. 503/1992 |
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circolare 44
13/9/2005
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Certificazione del diritto alla
prestazione pensionistica ai sensi dell'art. 1, comma 3 della
legge 23/8/2004 n. 243. |
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nota operativa
n° 21
12.7.2006 |
L' Istituto- con riferimento
alla legge 53/2000- chiarisce che
- i periodi di astensione facoltativa "sono computati
nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle
ferie e alla 13ª mensilità o alla gratifica natalizia"
- ritiene che - considerato che ai fini TFR (ex artt. 2110
e 2120 del Codice Civile) il periodo di astensione
facoltativa ad assegni ridotti nei limiti di sei mesi entro
il 3° anno di vita del bambino è computato per intero -
anche ai fini dell'indennità di buonuscita tale periodo
debba essere valutato sulla retribuzione virtuale intera, a
partire dalla data di entrata in vigore della citata legge
n. 53/2000 (con le amministrazioni datrici di lavoro
obbligate a provvedere al versamento dei contributi).
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