ultimo aggiornamento 26/07/06

NORMATIVA  PENSIONI
Legge n° 79 1983 Ritocco all’articolo 10 del d.l n°17 1983. L’.i.i.s sulla pensione viene data in proporzione agli anni di servizio – e non più in maniera uguale e massima- in caso di prepensionamento volontario.
D.lgs 30.12.1992, n° 503 Primo grande tentativo di riforma generalizzato per tutte le categorie di lavoratori dipendenti attraverso l’aumento dei requisiti di anzianità necessari per il prepensionamento
Legge 24.12.1993 ,n° 537 art.11 Introduce pesanti penalizzazioni tese a scoraggiare i prepensionamenti  con meno di 35 anni di anzianità pensionistica
Legge  23.12.1994, n° 724 art 15. Introduce un blocco parziale e temporaneo dei prepensionamenti, modifica il calcolo della pensione – l’i.i.s viene inglobata nella base pensionabile-, tutela maggiormente le categorie dei superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità
Legge 08.08.1995 n° 335 La riforma Dini ha modificato in profondità i meccanismi di accesso alle pensioni di anzianità ed ha riconfermato i limiti per il pensionamento di vecchiaia già innalzati nel 1992.La legge pevede ancora il pensionamento dopo 35 anni di lavoro, ma solo se il lavoratore ha compiuto 57 anni di età.

L’elemento fondamentale introdotto dalla riforma è il calcolo contributivo delle pensioni: in pratica tutti i lavoratori assunti a partire dal 1996 avranno una pensione non più rapportata agli ultimi stipendi, ma calcolata sulla quantità di denaro versato con i contributi durante tutta la vita lavorativa.

In questo modo le pensioni saranno pesantemente ridotte fino a raggiungere il 50% del salario.

Legge 18 luglio 1997, n. 229 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129,recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonche' disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità.
Legge 27 dicembre 1997 n° 449 La legge modifica radicalmente la disciplina delle pensioni di anzianità per i dipendenti pubblici e per i lavoratori del settore privato. Dal 1 gennaio 1998 vengono unificati i requisiti di accesso alle pensioni di anzianità, per l’ anzianità contributiva (35 anni) e  anagrafica (a partire dai 53 anni per il settore pubblico e 54 anni per il settore privato). E' pertanto modificata la tabella Dini che partiva da 53 anni nel 1998 per arrivare ai 57 anni nel 2006.   Per i lavoratori dipendenti pubblici sono state abolite le facoltà di pensionamento anticipato con penalizzazioni quando si fosse in possesso di anzianità contributive inferiori ai 35 anni. Vigono le stesse regole del settore privato, ma il regime dei 57 anni di etá e 35 di contributi si raggiunge nel 2004 e nel 1998 si parte con 35 anni di contributi e 53 di etá (tabella D allegata alla legge 449/97).  
Legge 23.08.2004 n° 243 Obiettivi principale della legge sono quelli di elevare gradualmente l'età pensionabile, principalmente su base volontaria e di sviluppare la previdenza complementare, da affiancare a quella pubblica
   

NORMATIVA I.N.P.D.A.P.

circolare 5 3/3/2005

Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Redditi di lavoro autonomo. Chiarimenti normativi, fiscali e contributivi

circolare 13 27/4/2005

Subentro nella gestione dei trattamenti pensionistici alle Amministrazioni statali. Programmazione delle attività

circolare 30 15/7/2005

Acquisizione telematica dei dati relativi ai TFR del personale del Comparto Scuola assunto a tempo determinato

circolare 31 20/7/2005

Riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro - Problematiche inerenti la vigenza dell’articolo 14, comma 2, del D.lgs n. 503/1992

circolare 44 13/9/2005

Certificazione del diritto alla prestazione pensionistica ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 23/8/2004 n. 243.

nota operativa n° 21 12.7.2006 L' Istituto- con riferimento alla legge 53/2000- chiarisce che
  • i periodi di astensione facoltativa "sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13ª mensilità o alla gratifica natalizia"
  • ritiene che - considerato che ai fini TFR (ex artt. 2110 e 2120 del Codice Civile) il periodo di astensione facoltativa ad assegni ridotti nei limiti di sei mesi entro il 3° anno di vita del bambino è computato per intero - anche ai fini dell'indennità di buonuscita tale periodo debba essere valutato sulla retribuzione virtuale intera, a partire dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 53/2000 (con le amministrazioni datrici di lavoro obbligate a provvedere al versamento dei contributi).