Il nuovo sistema pensionistico.

A decorrere dal 1 ° gennaio 1998, la cessazione anticipata dal servizio con diritto a pensione si può conseguire soltanto alla maturazione congiunta dei requisiti di anzianità anagrafica (53 anni di età) e di anzianità contributiva (35 anni).
La legge 449/1997 ha disposto, oltre alle nuove modalità di accesso alla pensione di anzianità, anche alcune importanti modifiche al com­puto dell'anzianità contributiva: non è più consentito l'arrotondamento delle frazioni residue, che vengono quindi valutate esattamente nella loro misura (per esempio una frazione residua di 6 mesi e 20 giorni non viene più arrotondata ad anno intero, mentre una frazione di 5 mesi e 3 giorni non viene più annullata. In entrambi i casi l'anzianità complessiva viene valutata, ai fini dei calcolo della pensione, tenendo conto dell'esatta anzianità maturata). Ai fini della maturazione del diritto a pensione l'anzianità contributiva deve essere piena: non sono quindi sufficienti 34 anni, 6 mesi e 1 giorno, ma si devono raggiungere almeno 34 anni, 11 mesi e 16 giorni (la frazione residua superiore, a 15 giorni, infatti, si arrotonda al mese intero)

La fonte normativa del sistema pensionistico , prima della riforma, varata con la legge 08/08/1995 n° 335 , era costituita dal D.P.R 29/12/1973 n° 1092 ( ancora, in buona parte vigente) .Le successive integrazioni : art 59 della legge 27/12/1997 n°449 e legge 23/08/2004 n° 243 hanno istituito un regime pensionistico uniforme per tutti i lavoratori dipendenti.

La riforma del regime pensionistico ,motivata dalla gravosità di gestione venutasi a creare in seguito al considerevole aumento del numero di pensionati rispetto alla popolazione attiva, ha di fatto
  • posto un freno ai prepensionamenti con diritto alla relativa pensione di anzianità , impedendoli a fronte di età anagrafiche non abbastanza mature,
  • modificato il sistema di calcolo della pensione, passando dal sistema retributivo (calcolo della pensione sulla base dell'ultimo o della media degli ultimi stipendi percepiti), al sistema contributivo ( calcolo della pensione in base ai contributi versati durante tutto l'arco della vita del dipendente, peraltro annualmente rivalutati per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 2006)

La reazione sindacale

 

La pensione retributiva o mista

La legge 335/95 prevede una fase transitoria nel passaggio tra il sistema retributivo e quello contributivo . Il conteggio della pensione viene effettuati con il sistema retributivo per gli anni di servizio maturati fino al 31 dicembre ’95 e con il sistema contributivo per il servizio successivo al 1° gennaio ’96.

Metodo retributivo
Metodo misto

Tutti i dipendenti con almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995

Chi al 31/12/1995 aveva una contribuzione inferiore a 18 anni
   

La pensione retributiva o mista si articola in:

  • Pensione di vecchiaia
  • Pensione di anzianità
  • Pensione d'inabilità
  • Pensione di invalidità
  • Pensione ai superstiti

 

Le novità più importanti:

La riforma delle pensioni è legge dal 2004. Le principali novità introdotte riguardano l’innalzamento dell’età pensionabile, il versamento, attraverso il silenzio-assenso, del tfr ai fondi pensione complementare e la riduzione delle finestre d’uscita. Tutto a partire dal 2008. Fino ad allora si applicano le regole vigenti.

Gennaio 2006 - L'ultima novità sulla riforma delle pensioni riguarda l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, in data 19 gennaio 2006, del provvedimento sulla totalizzazione dei periodi assicurativi. Il decreto prevede che il lavoratore possa unire i contributi versati in diverse gestioni previdenziali e che non ha maturato il diritto a pensione in nessuna delle gestioni pensionistiche al fine di conseguire la pensione di vecchiaia o di inabilità.

 

 

La cessazione dal servizio : Limiti di età o di servizio

Normalmente la cessazione dal servizio - che può avvenire, di norma, solo a decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi delle condizioni previste dalla legge- è disposta al compimento dell'età massima, 65 anni per il personale della scuola ( ART.509 del decreto legislativo n.297/1994).In questo caso l'nteressato può chiedere la permanenza in serviziocon istanza da presentare di anno in anno dal Ministro della Pubblica Istruzione. Il lavoratore della scuola può chiedere anche di cessare dal servizio dal 1° settembre successivo al compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento.

Il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età

Entro la data fissata dal Ministro della P.I, l'nteressato può presentare istanza di mantenimento in servizio.

Sono previste quattro distinte ipotesi:

  • personale già in servizio alla data del 1° ottobre 1974: può chiedere di essere mantenuto in servizio fino ad un massimo di cinque anni e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età, per raggiungere il limite massimo di anzianità utile a pensione ove non l'avesse maturata alla data prevista per la cessazione;

  • personale che alla data prevista per la cessazione non abbia maturato l'anzianità minima per conseguire il diritto al trattamento di quiescenza: può chiedere di essere mantenuto in servizio per un massimo di cinque anni e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età al fine di conseguire l'anzianità minima per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza;

  • tutto il personale può chiedere, ai sensi dell' ART.16 del decreto legislativo n°503 del 1992, di essere mantenuto in servizio per ulteriori due anni, indipendentemente dall'età pensionabile maturata alla data di cessazione;

  • ai sensi dell'articolo 1-quater del decreto -legge 28 maqgio 2004, n° 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n° 186, il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni può chiedere di proseguire il rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, fino al compimento del 70° anno di età. L'accoglimento della richiesta è comunque subordinata ad avere già presentato richiesta di trattenimento in servizio ai sensi delle disposizioni già vigenti.Il periodo di lavoro svolto in accoglimento dell'istanza non dà luogo ad alcuna tipologia di incentivi.Dal momento che in tale periodo non vengono corrisposti i contributi previdenziali, esso non è utile ai fini del trattamento pensionistico, che rimarrà cristallizzato a quello maturato all'atto della prosecuzione del rapporto di lavoro.

Dimissioni

Il personale assunto a tempo indeterminato può cessare dal servizio prima del compimento dell'età massima pensionabile ( 65 anni), rassegnando le dimissioni. Anche in questo caso l'istanza deve essere presentata entro il termine fissato annualmente dal MIUR . Le domande hanno effetto dal 1° settembre successivo

L'accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata solo nel caso sia in corso - nei confronti dell'interessato - un procedimento disciplinare.

Semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola

Con il decreto del Presidente della Repubblica n° 351 del 28 aprile 1998,sono state dettate norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola. Tale decreto prevede:

  • l'accoglimento automatico delle domande di collocamento a riposo per raggiunti limiti di servizio o per dimissioni alla scadenza del termine fissato dal Ministro della pubblica istruzione
  • l'obbligo dell'amministrazione di verificare, entro la data fissata, l'avvenuta maturazione del diritto al trattamento di quiescenza dando comunicazione agli eventuali interessati della mancata maturazione, per consentire il ritiro delle dimissioni entro cinque giorni dalla comunicazione stessa
  • la possibilità di sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva dei servizi e periodi utili a pensione, sulla base della quale gli uffici competenti adotteranno i provvedimenti
  • la possibilità di rifiutare, entro cinque giorni dalla comunicazione, il riscatto ai fini pensionistici. II mancato rifiuto entro tale termine rende irrevocabile la domanda di riscatto