|
|
Il
nuovo sistema pensionistico.
A decorrere dal 1 ° gennaio 1998, la
cessazione anticipata dal servizio con diritto a
pensione si può conseguire soltanto alla maturazione
congiunta dei requisiti di anzianità anagrafica (53 anni
di età) e di anzianità contributiva (35 anni).
La
legge 449/1997 ha disposto, oltre alle nuove
modalità di accesso alla pensione di anzianità, anche
alcune importanti modifiche al computo dell'anzianità
contributiva: non è più consentito l'arrotondamento
delle frazioni residue, che vengono quindi valutate
esattamente nella loro misura (per esempio una frazione
residua di 6 mesi e 20 giorni non viene più arrotondata
ad anno intero, mentre una frazione di 5 mesi e 3 giorni
non viene più annullata. In entrambi i casi l'anzianità
complessiva viene valutata, ai fini dei calcolo della
pensione, tenendo conto dell'esatta anzianità maturata).
Ai fini della maturazione del diritto a pensione
l'anzianità contributiva deve essere piena: non sono
quindi sufficienti 34 anni, 6 mesi e 1 giorno, ma si
devono raggiungere almeno 34 anni, 11 mesi e 16 giorni
(la frazione residua superiore, a 15 giorni, infatti, si
arrotonda al mese intero)
La fonte normativa del sistema
pensionistico , prima della riforma, varata con la
legge 08/08/1995 n° 335 , era costituita dal
D.P.R 29/12/1973 n° 1092 ( ancora, in buona parte
vigente) .Le successive integrazioni :
art 59 della legge 27/12/1997 n°449 e
legge 23/08/2004 n° 243 hanno istituito un
regime pensionistico uniforme per tutti i
lavoratori dipendenti.
La riforma del regime
pensionistico ,motivata dalla
gravosità di gestione venutasi a creare in seguito
al considerevole aumento del numero di pensionati
rispetto alla popolazione attiva, ha di fatto
- posto un freno ai
prepensionamenti con diritto alla relativa
pensione di anzianità ,
impedendoli a fronte di età anagrafiche non
abbastanza mature,
- modificato il sistema di calcolo
della pensione, passando dal sistema
retributivo (calcolo della pensione
sulla base dell'ultimo o della media degli ultimi
stipendi percepiti), al sistema
contributivo ( calcolo della pensione
in base ai contributi versati durante tutto l'arco
della vita del dipendente, peraltro annualmente
rivalutati per i lavoratori privi di anzianità
contributiva al 1° gennaio 2006)
La reazione sindacale
La pensione retributiva o mista
La legge 335/95 prevede una
fase transitoria nel passaggio tra il sistema
retributivo e quello contributivo . Il conteggio della
pensione viene effettuati con il sistema retributivo per
gli anni di servizio maturati fino al 31 dicembre ’95 e
con il sistema contributivo per il servizio successivo
al 1° gennaio ’96.
|
Metodo retributivo
|
Metodo misto
|
Tutti i dipendenti con
almeno 18 anni di contribuzione al
31/12/1995
|
Chi al 31/12/1995 aveva una contribuzione
inferiore a 18 anni
|
| |
|
|
La pensione
retributiva o mista si articola in:
-
Pensione di
vecchiaia
-
Pensione di
anzianità
-
Pensione
d'inabilità
-
Pensione di
invalidità
-
Pensione ai
superstiti
|
|
Le novità più importanti:
La riforma delle pensioni
è legge dal 2004. Le principali novità
introdotte riguardano l’innalzamento dell’età
pensionabile, il versamento, attraverso il
silenzio-assenso, del tfr ai fondi pensione
complementare e la riduzione delle finestre d’uscita.
Tutto a partire dal 2008. Fino ad
allora si applicano le regole vigenti.
Gennaio 2006 - L'ultima novità sulla
riforma delle pensioni riguarda l'approvazione da parte
del Consiglio dei Ministri, in data 19 gennaio
2006, del provvedimento sulla
totalizzazione dei periodi assicurativi. Il
decreto prevede che il lavoratore possa unire i
contributi versati in diverse
gestioni previdenziali e che non ha maturato il
diritto a pensione in nessuna delle gestioni
pensionistiche al fine di conseguire la pensione
di vecchiaia o di inabilità.
|
|
La cessazione dal servizio :
Limiti di età o di servizio
Normalmente la cessazione dal servizio - che può
avvenire, di norma, solo a decorrere dal 1° settembre
successivo al verificarsi delle condizioni previste
dalla legge- è disposta al compimento dell'età massima,
65 anni per il personale della scuola (
ART.509 del decreto legislativo n.297/1994).In
questo caso l'nteressato può chiedere la permanenza in
serviziocon istanza da presentare di anno in anno dal
Ministro della Pubblica Istruzione. Il lavoratore della
scuola può chiedere anche di cessare dal servizio
dal 1° settembre successivo al compimento del
40° anno di servizio utile al pensionamento.
Il trattenimento in servizio oltre
il 65° anno di età
Entro la data fissata dal Ministro
della P.I, l'nteressato può presentare istanza di
mantenimento in servizio.
Sono previste quattro distinte
ipotesi:
-
personale già in servizio alla
data del 1° ottobre 1974: può chiedere di essere
mantenuto in servizio fino ad un massimo di cinque
anni e comunque non oltre il compimento del 70° anno
di età, per raggiungere il limite massimo di
anzianità utile a pensione ove non l'avesse maturata
alla data prevista per la cessazione;
-
tutto il personale può chiedere,
ai sensi dell' ART.16 del
decreto
legislativo n°503 del 1992, di essere
mantenuto in servizio per ulteriori due anni,
indipendentemente dall'età pensionabile maturata
alla data di cessazione;
-
ai sensi dell'articolo
1-quater del decreto -legge 28 maqgio 2004, n° 136,
convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio
2004, n° 186, il personale appartenente alle
pubbliche amministrazioni può chiedere di proseguire
il rapporto di lavoro oltre i limiti di età per il
collocamento a riposo, fino al compimento del 70°
anno di età. L'accoglimento della richiesta è
comunque subordinata ad avere già presentato
richiesta di trattenimento in servizio ai sensi
delle disposizioni già vigenti.Il periodo di lavoro
svolto in accoglimento dell'istanza non dà luogo ad
alcuna tipologia di incentivi.Dal momento che in
tale periodo non vengono corrisposti i contributi
previdenziali, esso non è utile ai fini del
trattamento pensionistico, che rimarrà
cristallizzato a quello maturato all'atto della
prosecuzione del rapporto di lavoro.
Dimissioni
Il personale assunto a tempo
indeterminato può cessare dal servizio prima del
compimento dell'età massima pensionabile ( 65 anni),
rassegnando le dimissioni. Anche in questo caso
l'istanza deve essere presentata entro il
termine fissato annualmente dal MIUR . Le
domande hanno effetto dal 1° settembre
successivo
L'accettazione delle
dimissioni può essere rifiutata o ritardata solo nel
caso sia in corso - nei confronti dell'interessato - un
procedimento disciplinare.
Semplificazione dei procedimenti in
materia di cessazione dal servizio e di trattamento di
quiescenza del personale della scuola
Con il
decreto del Presidente della Repubblica n° 351 del 28
aprile 1998,sono state dettate norme per la
semplificazione dei procedimenti in materia di
cessazione dal servizio e di trattamento di quiescenza
del personale della scuola. Tale decreto prevede:
- l'accoglimento automatico delle
domande di collocamento a riposo per raggiunti
limiti di servizio o per dimissioni alla scadenza
del termine fissato dal Ministro della pubblica
istruzione
- l'obbligo dell'amministrazione
di verificare, entro la data fissata, l'avvenuta
maturazione del diritto al trattamento di quiescenza
dando comunicazione agli eventuali interessati della
mancata maturazione, per consentire il ritiro delle
dimissioni entro cinque giorni dalla comunicazione
stessa
- la possibilità di sottoscrivere
una dichiarazione sostitutiva dei servizi e periodi
utili a pensione, sulla base della quale gli uffici
competenti adotteranno i provvedimenti
- la possibilità di rifiutare,
entro cinque giorni dalla comunicazione, il riscatto
ai fini pensionistici. II mancato rifiuto entro tale
termine rende irrevocabile la domanda di riscatto
|
|
|